arrotondamento delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali


 

art. 18 D. Lgs. 347/1990, come modificato dall’

art. 10 D.P.R. 18.08.2000, n. 308

 

La misura delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali deve essere arrotondato all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro:

-          per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 cent;

-          per eccesso se non inferiore a 50 cent.

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